Chiarimento del MIT sulla nomina consulente ADR per speditore
Nota esplicativa del MIT sull’obbligo di nomina del consulente ADR per lo speditore merci pericolose
Il Ministero dei Trasporti, oggi, ha rilasciato una Nota esplicativa in merito alla nomina del Consulente Sicurezza trasporti da parte degli Speditori, obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2023, che specifica la possibilità di applicazione delle esenzioni disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26 per gli altri operatori, quali trasportatori, caricatori.
Si riporta un estratto della nota.
“Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”
Pertanto, per le imprese che già adottavano le esenzioni per le attività per cui valeva già l’obbligo, possono continuare ad applicarle anche se svolgono l’operazione di speditore, sempre ponendo attenzione a verificare periodicamente l’effettiva applicabilità.
Si raccomanda invece alle imprese che non hanno valutato in modo puntuale questo aspetto di effettuare le opportune verifiche.
Lo staff Consultec è a disposizione per effettuare tali approfondimenti e fornire le necessarie indicazioni e suggerimenti in proposito.
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