
Fine emergenza Covid: la gestione nei luoghi di lavoro
Protocolli, contatti stretti, mascherine, Green Pass, sorveglianza sanitaria e Smart working, cosa cambia sul lavoro con la fine dell'emergenza
Dal 1 aprile 2022 non è più in vigore lo stato di emergenza istituito per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Cambiano quindi diverse regole, anche nel mondo del lavoro.
Protocolli nei luoghi di lavoro
Sebbene il nuovo DL 24/2022 abbia chiaramente identificato il 31 marzo 2022 come data di fine emergenza COVID e definito le scadenze per un graduale ritorno alla “normalità”, lo stesso lascia intendere che l’andamento epidemiologico potrà portare ad ulteriori misure che potranno essere prese nei prossimi mesi dalle Amministrazioni competenti.
A decorrere dal 1 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può infatti adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
La mancata proroga del DPCM 2 marzo 2021 relativo allo stato di emergenza comporta il venir meno dell’obbligatorietà delle misure previste dal protocollo Governo/Parti sociali del 6 aprile 2021, dal momento che la sua cogenza è stata sancita proprio dal predetto di DPCM., e stante la possibilità per il Ministro della Salute di regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali fino al 31 dicembre 2022, il venir meno di tale obbligo fa sì che i contenuti del protocollo, a stretto rigore interpretativo, non siano più vincolanti per i datori di lavoro; tuttavia possono essere valutati in via volontaria e prudenziale dalle aziende, anche al fine delle esimenti da responsabilità di cui all’art. 29 bis del D.L 23/2020 e s.m.
In virtù di ciò, il consiglio pratico che ci sentiamo di dare alle aziende è di mantenere in vigore il protocollo aziendale, in ottica cautelativa, e di aggiornarlo durante tutto il mese di aprile per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione, in attesa di nuove indicazioni/protocolli che verranno sicuramente emanati anche in base all’andamento dei contagi.
Quarantena e contatti stretti
Anche nel mondo del lavoro, dal 1 aprile 2022, l’obbligo di quarantena riguarderà solo i contagiati nei confronti dei quali sono stati emessi provvedimenti dalle competenti autorità sanitarie.
L’ultimo decreto, in sostanza, al posto della cosiddetta “quarantena da contatto” stabilisce un regime di auto-sorveglianza con obbligo di utilizzare la mascherina di tipo FFP2 per la durata di dieci (10) giorni dall’ultimo contatto. Se il soggetto, anche lavoratore, presenterà dei sintomi riconducibili al Covid-19, egli dovrà effettuare un tampone rapido o molecolare, da ripetere dopo cinque (5) giorni dall’ultimo contatto, se ancora sintomatico.
In pratica, quindi, non esiste più la quarantena precauzionale.
Obbligo di indossare le mascherine
Fino al 30 aprile 2022 è stato confermato l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi, in primis nei locali aziendali, precisando tuttavia che quelle chirurgiche sono comunque considerate Dispositivi di Protezione Individuale – DPI.
Sorveglianza sanitaria eccezionale
Prorogata al 30 giugno anche la diposizione che prevede l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 e quanto per conseguenza.
Green Pass e luoghi di lavoro
Dal 1 al 30 aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, l’accesso ai luoghi di lavoro con il Green Pass base.
Sono dunque confermate le disposizioni previgenti secondo le quali, in caso di mancanza della certificazione verde (base), il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato e, nel settore privato, continuerà ad essere possibile sostituire il lavoratore sospeso.
Ricordiamo che dal 1 al 30 aprile 2022 (con decadenza degli obblighi dal primo maggio) è previsto l’obbligo di Green Pass base per:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
- mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi, treni Alta velocità, autobus di linea), come riportato nel dettaglio nel comma 5 dell’articolo 6.
Mentre rimane comunque in vigore il super Green Pass o Green Pass rafforzato per:
- piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, compresi spogliatoi e docce (a eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti);
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
- feste dopo cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
- accesso ai locali delle scuole e delle università, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario.
Fino al 31 dicembre 2022 rimane invece l’obbligo vaccinale per gli esercenti, le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
Smart working nel settore privato
Prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali.
Visualizza online la normativa di riferimento:
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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