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11 ottobre 2018

CARRI RACCOGLI FRUTTA: obblighi formativi

Abilitazione obbligatoria per l’uso dei carri raccogli frutta

 

 

Nell’intervento tenutosi ad un Convegno a Bologna a fine 2017, il dott.  ing. Enrico Maria Ognibeni (Servizio Sicurezza Impianti e Macchine UOPSAL – APSS Trento) ha ripercorso quelle che sono le definizioni delle principali tipologie di macchine per il sollevamento persone ed i relativi obblighi dei datori di lavoro e utilizzatori.

L’ Accordo Stato Regioni e prov. autonome del 22 febbraio 2012 aveva individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. All’allegato A viene specificatamente trattata la formazione obbligatoria relativa alla piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE).

 

Per definizione la PLE è una “macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio”.

 

Il carro raccogli frutta è quella macchina destinata ad operare su terreno naturale, non coltivato o sconnesso per spostare uno o più operatori alle posizioni di lavoro. Il carro raccogli frutta viene utilizzato specialmente per il distacco dei frutti nelle colture arboree che prevedono la fruttificazione a livelli elevati, ma anche per operazioni di potatura o diradamento o per altre attività di manutenzione degli alberi.

Ma la conduzione di un carro raccogli frutta deve essere affidata a personale abilitato secondo gli Accordi del 22 febbraio 2012?

A tale quesito risponde l’ing. Ognibeni confermando ciò che è stato analizzato e definito nel Coordinamento tecnico delle Regioni del 5 ottobre 2017.

 

Da un punto di vista legislativo, i carri raccogli frutta rientrano a tutti gli effetti nella più generale definizione di Piattaforme di lavoro elevabili, formulata dall’Accordo 22 febbraio 2012, al punto 1.1 dell’allegato A) “Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori” (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008).

Gli obblighi formativi per gli utilizzatori dei carri raccogli frutta (corsi base di abilitazione)  devono essere pertanto ricompresi in quelli previsti per l’utilizzo delle Piattaforme di lavoro mobili elevabili di cui agli Accordi Stato Regioni ed ai successivi  aggiornamenti quinquennali di 4 ore per il mantenimento dell’abilitazione.

 

 

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Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165    |    info@consul-tec.it   |   Accordo 22/02/2012   |   Slide convegno giugno 2017, Ing. Ognibeni (fonte: INAIL)

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