
Modifiche al D.Lgs. 81/08
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.303 di dicembre 2024 la Legge recante “Disposizioni in materia di lavoro”
A dicembre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 la Legge 203/2024 “Disposizioni in materia di lavoro” che introduce alcune modifiche al D.Lgs. 81/08.
Tra le modifiche introdotte, riteniamo di particolare interesse le seguenti:
1) Modifica art. 65 D.Lgs. 81/08 – Locali sotterranei o semisotterranei
Introdotti nuovi requisiti per la destinazione al lavoro di “Locali sotterranei o semisotterranei”, sostituendo il comma 2 e 3 dell'articolo 1.
Viene ora consentito l’uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” (comma 2).
A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio Territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell’Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti.
I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.
Qualora l’Ufficio Territoriale dell’Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’Ufficio medesimo (comma 3).
Notabene: ai fini dell’applicabilità della disciplina in questione, occorrerà dunque attendere l’emanazione della circolare di questo Ispettorato concernente l’individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008.
2) Modifiche in tema di Sorveglianza sanitaria
Dopo un’assenza superiore ai 60 giorni continuativi non vi è più l’obbligo di effettuare la visita medica.
Adesso infatti la visita verrà affrontata soltanto "qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente".
Inoltre, è stato specificato che "qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica".
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla Gazzetta Ufficiale:
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