25 agosto 2017

SISTRI e operatori transfrontalieri iscritti in categoria 6 dell'Albo Gestori Ambientali

Obbligo di iscrizione

L’iscrizione alla categoria 6 dell’Albo Gestori consente alle ditte estere di effettuare il trasporto di rifiuti, siano essi classificati come pericolosi o non pericolosi, sul territorio italiano. Dal 2010 in Italia è stato istituito il SISTRI (Sistema Tracciabilità Rifiuti), che, dopo varie modifiche normative, risulta obbligatorio per coloro che producono, trasportano e gestiscono rifiuti pericolosi.

Attualmente il SISTRI funziona in parallelo con gli altri strumenti obbligatori di contabilizzazione e tracciabilità dei rifiuti (formulari, registri di carico e scarico, ecc.). E’ comunque obbligatorio dotarsi di un proprio account al quale è possibile accedere per mezzo di un dispositivo USB fornito da SISTRI e, per i soli trasportatori, è obbligatoria pure l’installazione sui mezzi autorizzati al trasporto di una ”black box” per il tracciamento del percorso effettuato dai mezzi.

Premesso ciò, dopo un periodo durante il quale sembrava che gli iscritti in categoria 6 risultassero esclusi dall’iscrizione al SISTRI, è stato specificato che gli operatori transfrontalieri iscritti all’Albo Gestori Ambientali in categoria 6 possono procedere all’iscrizione al SISTRI secondo le modalità standard previste per i trasportatori professionali (Dlgs. 152/06 art. 212 comma 5).

Si specifica inoltre che l’obbligo di iscrizione riguarda gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano, a titolo professionale, rifiuti pericolosi prodotti da terzi compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. Pertanto, i vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI; lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale verso Stati esteri. Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall’estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006 e dunque non sono tenuti all’iscrizione al SISTRI.
 

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