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23 novembre 2017

Chiarimenti dal Ministero per il riutilizzo in sito di terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto

Le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 15786 del 10 novembre 2017

 

Forniti dal Ministero i primi chiarimenti sulla corretta gestione di terre e rocce da scavo che contengono materiali di riporto, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, di cui al DPR n. 120/2017.

 

La Circolare Ministeriale del 10 novembre 2017 n. 15786, “Disciplina delle matrici materiali di riporto - chiarimenti interpretativi”, chiarisce le procedure e la casistica per la gestione delle terre e rocce da scavo contenenti materiali da riporto. Questi ultimi sono costituiti da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito.

 

L’articolo 4, comma 3 del DPR 120/2017, relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, stabilisce che nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso. In caso di sforamento di tale quantitativo, i materiali devono essere gestiti come rifiuti.
La circolare ministeriale specifica che le terre e rocce contenenti materiali di riporto e gestite come sottoprodotto devono essere sottoposte ad accertamenti analitici consistenti in:

  • verifica della conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo (colonna A/B);
  • test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui all’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, con esclusione del parametro amianto.

 

Dall’esame del quadro normativo descritto, si desume che:

  1. le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto nei limiti di cui all’articolo 4, comma 3, del DPR n. 120/2017, che risultino conformi al test di cessione e non risultino contaminate, possono essere gestite come sottoprodotti;
  2. le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 possono essere riutilizzate in sito in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 del DPR n. 120/2017;
  3. le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione sono fonti di contaminazione. In tal caso, le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione devono, alternativamente e non cumulativamente, essere sottoposte ad intervento di bonifica (previa verifica di fattibilità e compatibilità con le norme vigenti sulla bonifica dei siti contaminati), mediante:
    • rimozione;
    • messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute;
    • trattamento con rimozione dei contaminanti fino al rispetto dei limiti del test di cessione.

 

 

Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165    |     Bonifiche siti contaminati



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